Bancarotta fraudolenta: determinante l’effettivo valore dei beni acquistati
Secondo la Cassazione, il valore documentale non è prova assoluta e l’acquirente può pagare più del valore effettivo per aiutare la società
Non risponde di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione il soggetto che, al solo fine di aiutare una società in un momento di difficoltà, e successivamente fallita, acquista beni della stessa privi, in concreto, di effettivo valore, per un corrispettivo notevolmente inferiore al valore che emerge dalle risultanze documentali.
È questo il principio che è possibile desumere dalla sentenza 5 ottobre 2011 n. 36150 della Corte di Cassazione.
L’amministratore di una snc veniva ritenuto responsabile, sia in primo grado che in appello, del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (ex art. 216, comma 1, n. 1 del RD 267/42) in concorso con l’amministratore di una srl (successivamente fallita) per averlo indotto a distrarre valori patrimoniali della stessa in favore ...
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