Contributi regionali al trasporto pubblico locale senza ritenuta del 4%
La ris. 127 chiarisce che il regime di favore vale anche per l’agenzia con funzioni amministrative, purché i contributi servano per coprire le perdite
Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la ris. 127 di ieri, non sono soggetti alla ritenuta del 4% i contributi erogati dalle Regioni e dagli altri enti locali, destinati alla copertura delle perdite e dei disavanzi di esercizi, alle agenzie che svolgono funzioni di amministrazione, programmazione e progettazione del trasporto pubblico locale (TPL) e possiedono gli impianti e le dotazioni patrimoniali necessarie al funzionamento del servizio, senza però svolgerlo direttamente.
Nella fattispecie oggetto della risoluzione, l’istante è un’agenzia a cui è stata affidata la gestione amministrativa del servizio locale in applicazione del riassetto dell’organizzazione del trasporto pubblico locale ad opera del DLgs. 422/97. Nello specifico, l’agenzia si ...
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