Bancarotta semplice per l’operazione solo «imprudente»
Bancarotta fraudolenta esclusa per le operazioni imprudenti, ma coerenti e razionali rispetto alle esigenze dell’impresa
L’acquisto in leasing di alcune autovetture per scopi non estranei all’impresa da parte di una società in perdita – e che di lì a poco sarebbe fallita – è un’operazione imprudente, riconducibile alla fattispecie di bancarotta semplice, di cui all’art. 217 comma 1 n. 2 del RD 267/42, e non alla più grave bancarotta fraudolenta, di cui all’art. 216 comma 1 n. 1 del RD 267/42. Il principio della ravvisabilità della distrazione di fronte all’ingiustificata mancanza di beni dell’impresa non può trovare assoluta applicazione in relazione a beni poco numerosi, di piccole dimensioni e di scarso valore economico.
A precisarlo è la Corte di Cassazione nella sentenza 20 dicembre 2011 n. 47040.
L’amministratore di fatto di una srl operante nel settore dell’edilizia ...
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