Responsabilità del revisore solo per «errori significativi»
Necessario provare significatività dell’errore e condotta negligente
Il revisore legale, nell’espletamento della sua attività finalizzata all’espressione di un “giudizio”, deve individuare esclusivamente i cosiddetti “errori significativi” ovvero le carenze di informativa o le imprecise rappresentazioni che potrebbero modificare in modo rilevante i valori delle poste di bilancio. Perché possa configurarsi una sua responsabilità per danni subiti da terzi è necessario che questi forniscano la prova della “significatività” dei vizi di bilancio eventualmente non rilevati e del fatto che il giudizio professionale espresso dal revisore sia inficiato da errori dovuti ad un contegno negligente.
Sono queste le principali indicazioni fornite dal Tribunale di Melfi nella sentenza 13 maggio 2011 n. 210. La decisione, seppure
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