Niente rivalsa IVA per l’avvocato distrattario di soggetto passivo
La Cassazione ha stabilito che, in tal caso, il soccombente deve pagare la parcella al netto dell’imposta
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2474 di ieri, 21 febbraio 2012, ha stabilito che, nel caso in cui il cliente di un avvocato distrattario sia soggetto passivo, cioè abilitato a detrarre l’imposta, il medesimo professionista non ha diritto all’imposta e, di conseguenza, il soccombente è tenuto a pagare la parcella al netto dell’IVA.
Riassumendo i fatti di causa, i Giudici della Suprema Corte hanno accolto positivamente il ricorso di un’Azienda unità sanitaria locale di Catania, che era stata condannata a pagare un’azienda farmaceutica in virtù di un decreto ingiuntivo. L’Azienda contestava, tra l’altro, l’erronea applicazione dell’IVA a favore del procuratore distrattario, stante la possibile detraibilità della stessa da ...
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