Operazioni intra-Ue non esenti IVA, se il numero identificativo non è convalidato
Spetta al contribuente provare l’esistenza di scambi intracomunitari, chiedendo al Ministero la convalida del numero identificativo del cessionario
L’onere di provare l’esistenza dello scambio intracomunitario resta a carico del contribuente, anche in virtù del principio generale secondo cui l’onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che legittimano la deroga al normale regime impositivo è a carico di chi invoca la deroga agevolativa. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3167 depositata ieri, stabilisce che l’imprenditore che non chiede al Ministero la validità del numero di identificazione attribuito al cessionario non ha diritto all’esenzione dell’Iva.
La pronuncia della Suprema Corte avalla quanto statuito dalla C.T. Reg. di Bari, che aveva confermato un avviso di accertamento per l’anno 2000 a carico di un contribuente sul presupposto che il medesimo si fosse avvalso
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