Più attenzione per i compensi degli ausiliari dei giudici
Caro Direttore,
è di questi giorni la notizia sul livello delle retribuzioni e di come, mentre quelle del settore privato risultano essere sotto la media europea, gli “ingaggi” per i dirigenti del settore pubblico sono invece ben al di sopra dei corrispondenti emolumenti che si registrano negli altri Paesi. Così si è appreso, ad esempio, che il Direttore dell’Agenzia delle Entrate percepisce un compenso due volte superiore a quello del Presidente degli Stati Uniti d’America e che il Capo della Polizia percepisce uno “stipendio” ben 4 volte superiore a quello del Direttore della FBI.
Alla proposta di porre un tetto, circa 300.000 euro annui, ai compensi per questi “alti dirigenti”, è stato risposto che lo Stato non può permettersi di non pagare profumatamente i suoi dirigenti, altrimenti c’è il pericolo che questi vadano a cercarsi lavoro da un’altra parte.
Due considerazioni, la prima è che nel mondo delle imprese e delle professioni non è poi così tanto facile raggiungere certi livelli di retribuzione, la seconda attiene ai risultati conseguiti: ma se la macchina statale non funziona e se per una volta che ci imbattiamo in una Pubblica Amministrazione che fa semplicemente il suo lavoro, ne rimaniamo favorevolmente colpiti se non addirittura estasiati, tutta la bravura di questi manager, dove è stata indirizzata?
L’ho presa un po’ alla larga per introdurre un argomento che sempre più colleghi portano alla mia attenzione nel corso di convegni e incontri di studio: la liquidazione dei compensi per gli ausiliari del giudice nelle procedure concorsuali o nelle consulenze tecniche d’ufficio.
La prassi che sembra ormai invalsa nella maggior parte dei tribunali è quella di liquidare i compensi al minimo di quanto disposto, rispettivamente, dalla L. 319/1980, adeguata con il Decreto del Ministro della Giustizia del 30 maggio 2002 per i compensi degli ausiliari del giudice (perito consulente tecnico d’ufficio), e dal Regio Decreto 267/1942, adeguato da ultimo con il DM 570/1992, per i compensi per le procedure concorsuali.
Questo indipendentemente dal lavoro svolto, dalla complessità della procedura o della consulenza richiesta (talvolta per portare via i fascicoli di parte della causa oggetto, per cui si rendono necessari dei trolley ben capienti, nelle procedure è bisogna ricorrere ad un impresa di trasporti).
In questa situazione si assiste ad uno strano fenomeno: da una parte i giudici richiedono una maggiore competenza nei professionisti, un aggiornamento continuo, una soluzione rapida delle procedure, senza tener conto che, ad esempio, se il curatore si ritrova a dover perseguire per le vie giudiziali i debitori del fallimento, può impiegare anche qualche anno prima di raggiungere l’obiettivo (in alcune Corti d’Appello oggi si fissano le udienze per il 2018) oppure che, se si deve incassare un credito dall’Erario (classico esempio, il credito IVA), possono trascorrere anche tre o quattro anni prima di vedersi accreditata la somma sul conto aperto alla procedura.
Sempre nell’ambito delle procedure concorsuali non bisogna dimenticare che, a seguito della riforma del 2006, il curatore ha oggi maggiori responsabilità, rispetto al passato, nella gestione della procedura.
Occorre poi tener sempre presente che l’art. 2233, comma 2, c.c., dispone che il compenso “in ogni caso deve essere adeguato all’importanza dell’opera e al decoro della professione”.
Le norme con le quali, nel tempo, si è provveduto a determinare detti compensi, hanno tenuto conto di questo precetto, pertanto, per il tempo in cui sono stati emanati tali provvedimenti, gli importi ivi stabiliti sono stati ritenuti congrui rispetto all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
Non dimentichiamo che, anche in queste fattispecie, il costo per le casse erariali è pari a zero: i compensi sono posti a carico delle parti nelle CTU e sono a carico della massa nelle procedure concorsuali.
In attesa di un intervento legislativo di adeguamento sarebbe auspicabile una maggiore attenzione e sensibilità da parte dei giudici interessati alla liquidazione dei compensi dei loro ausiliari.
Non risulta che gli stipendi dei Magistrati siano fermi ai livelli del 1992.
Alessandro Lini
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa
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