Nello scambio di partecipazioni calcolo delle minusvalenze con il valore normale
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il regime del realizzo controllato ai sensi dell’art. 177 del TUIR opera solo in caso di plusvalenze
Il criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento, previsto dall’art. 177, comma 2 del TUIR ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente, non assume rilievo nel caso in cui dall’operazione emergano minusvalenze. Dette minusvalenze sono realizzate e quindi fiscalmente riconosciute solo in presenza di un valore normale delle partecipazioni nella società scambiata inferiore al rispettivo costo fiscale.
Questo, in estrema sintesi, il principio affermato dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 38 di ieri, con riferimento allo scambio di partecipazioni mediante conferimento previsto dall’art. 177, comma 2 del TUIR.
Tale disposizione prevede che le partecipazioni ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante ...
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