Trasferimento fraudolento anche senza misure preventive patrimoniali
Per la fattispecie, è essenziale la consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale e titolarità di fatto
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori è fattispecie a forma libera che presenta come elemento essenziale la consapevole determinazione, in qualsiasi modo realizzata, di una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente, e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalità di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e non già misure in concreto disposte o richieste. A precisarlo è la Corte di Cassazione nella sentenza 24 aprile 2012 n. 15707, proseguendo nell’opera di puntualizzazione della fattispecie (si veda, recentemente, Cass. 11 aprile 2012 n. 13421, commentata in “Trasferimento fraudolento di valori se la quota è superiore al conferimento” del 12
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