La mancata pluralità dei soci non genera plusvalenza imponibile
In caso di scioglimento della società per mancata ricostituzione della compagine sociale, il socio superstite deve però continuare l’attività
Si avvicina il tempo di redigere le dichiarazioni dei redditi ed iniziano i problemi e i dubbi che assillano i pensieri degli addetti ai lavori. Il caso riguarda lo scioglimento di una società di persone a seguito della mancata ricostituzione della pluralità dei soci, con conseguente proseguimento dell’attività da parte del socio superstite.
Si premette che l’art. 2272 c.c. annovera, tra le cause di scioglimento della società, la mancata pluralità dei soci, qualora, nel termine di sei mesi, questa non sia ricostituita. In sostanza, decorso tale termine, si compie la liquidazione della società con assegnazione al socio superstite del patrimonio aziendale, che permette, al socio stesso, la continuazione dell’attività sotto forma di impresa individuale, mentre la società si estingue, ...
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