Ampia tutela per la consolidante contro gli atti di «secondo livello»
I giudici interpretano il «vecchio» modello accertativo per il consolidato fiscale tutelando i diritti del contribuente
Il DL 78/2010 aveva, a suo tempo, introdotto nel DPR 600/73 l’art. 40-bis, sancendo che l’accertamento nei confronti delle imprese che hanno esercitato l’opzione per il consolidato deve avvenire mediante unico atto e che la consolidante e la consolidata sono litisconsorti necessari. Inoltre, con una norma a dir poco opportuna, è stato sancito che la competenza per l’accertamento spetta all’Ufficio nel quale ha sede la singola consolidata: in questo modo, si eliminano le problematiche di raccordo, sia sostanziale sia processuale, che caratterizzano il sistema pregresso su “due livelli”, che poi, sotto questo aspetto, sono le medesime che si pongono nel caso delle società di persone, ove i litisconsorti ben possono avere un diverso domicilio fiscale.
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