Non ha effetto retroattivo l’accatastamento dei fabbricati rurali
Lo ha affermato la C.T. Reg. di Milano, relativamente alle domande di variazione catastale per l’attribuzione delle categorie A/6 e D/10
La storia infinita del trattamento ICI dei fabbricati rurali ha ripreso il suo cammino. Il nuovo percorso riguarda, in particolare, i fabbricati rurali strumentali destinati all’agriturismo: secondo i giudici tributari regionali meneghini, le domande di variazione catastale per l’attribuzione delle categorie A/6 (classe “R”) e D/10 non producono effetti retroattivi e, quindi, rimane dovuta l’ICI sulle costruzioni rurali a uso sia abitativo, sia strumentale per lo svolgimento delle attività agricole. Lo si desume dalla sentenza n. 77/01/12 depositata il 24 maggio 2012, con cui la C.T. Reg. di Milano ha respinto l’appello di un imprenditore agricolo professionale (IAP) esercente l’attività agrituristica, in conformità alla L. n. 96/2006. Perciò, secondo ...
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