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Pronte le «regole» per l’annotazione delle sentenze tributarie negli atti catastali

Le dispone l’Agenzia del Territorio con un provvedimento, in relazione agli effetti delle sentenze delle Commissioni tributarie sugli atti del Catasto

/ REDAZIONE

Giovedì, 19 luglio 2012

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Con un provvedimento del 17 luglio 2012, l’Agenzia del Territorio ha definito le modalità di annotazione negli atti catastali delle sentenze delle Commissioni tributarie.

Al riguardo, si ricorda infatti che l’art. 12, comma 3, lett. b) del DL n. 16/2012 convertito ha introdotto l’art. 69-bis nel DLgs. n. 546/92, relativo agli effetti delle Commissioni tributarie in merito agli atti del Catasto.
Tale art. dispone che, qualora la Commissione tributaria abbia accolto, totalmente o parzialmente, il ricorso presentato dal contribuente contro un avviso di classamento, nel momento in cui la sentenza passa in giudicato, la segreteria ne rilascia copia munita dell’attestazione di passaggio in giudicato, sulla base della quale l’ufficio dell’Agenzia del Territorio provvede

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