Raddoppio dei termini «dubbio» per la sottrazione fraudolenta
Se non vi è collegamento tra violazione fiscale e violazione penale, viene meno la ratio che sta alla base del raddoppio
La ratio che ha indotto il Legislatore a prevedere il raddoppio dei termini di decadenza dal potere di accertamento è rinvenibile nel consentire la circolazione degli elementi probatori tra contenzioso tributario e procedimento penale, e ciò va bene se vi sono fondati elementi che fanno pensare alla presenza, ad esempio, del delitto di dichiarazione infedele.
Il problema si complica ove non vi è alcun nesso tra la violazione penalmente rilevante e quella fiscale, specie perché gli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72 stabiliscono che il raddoppio si verifica in relazione all’anno in cui il (presunto) reato è stato commesso.
La giurisprudenza, sino ad oggi, non pare essersi ancora occupata di tale aspetto, anche se, almeno da quel che talvolta i verificatori evidenziano nei ...
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