Prova rigorosa contro gli studi di settore
Le circostanze opposte alla ricostruzione presuntiva devono essere precise e concrete
A seguito delle pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 26635, 26636, 26637 e 26638 del 2009), in linea di massima, la giurisprudenza ha recepito l’assunto secondo cui i risultati degli studi di settore costituiscono mere presunzioni semplici, utilizzabili per l’accertamento a condizione che l’ufficio dimostri l’applicabilità dello studio di settore al caso concreto e l’attendibilità del risultato stimato (anche con il supporto degli elementi indice della capacità di spesa del contribuente).
A sua volta, durante il contraddittorio oppure in sede contenziosa, il contribuente può fornire tutte le argomentazioni atte a dimostrare la sua esclusione dall’applicazione degli studi di settore, oppure la stima non corretta dei ricavi/compensi attraverso prove
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