Compenso unico per il consulente del fallimento
Secondo la Suprema Corte, non è dovuto un ulteriore onorario per la relazione tecnico-giuridica rispetto a quella illustrativa
L’art. 29 del DM 30 maggio 2002, riguardante i compensi spettanti ai consulenti tecnici per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale, non deve essere interpretato nel senso che deve essere liquidato un onorario aggiuntivo, ove la relazione del professionista rappresenti un quid pluris rispetto a quella illustrativa.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5707/2013, respingendo il ricorso presentato da un professionista, avverso la decisione del tribunale che aveva accolto il provvedimento del giudice delegato del fallimento, per il quale il consulente aveva svolto l’incarico collegiale di ricostruzione delle posizioni creditorie dei dipendenti della società.
In particolare, dopo aver effettuato i conteggi ...
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