Trasferimento di sede, «exit tax» a riscossione differita sulle plusvalenze
La Corte Ue ha chiarito che l’exit tax non ostacola la libertà di stabilimento, ma la sua riscossione immediata non rispetta il principio di proporzionalità
In attesa dell’emanazione del decreto di attuazione previsto dall’art. 166, comma 2-quinquies, del TUIR, si può fare il punto della situazione in merito ad alcuni dubbi che tale provvedimento dovrà chiarire riguardo all’applicazione della “exit tax” sulle plusvalenze determinate all’atto di trasferimento della sede in un Paese della Ue o dello Spazio Economico Europeo (SEE) incluso nella lista dei Paesi “collaborativi”.
In estrema sintesi, sulla base della sentenza della Corte di Giustizia 29 novembre 2011, National Grind Indus (Causa C-371/10), non costituisce ostacolo alla libertà di stabilimento l’applicazione da parte dello Stato di uscita di un’exit tax sulle plusvalenze latenti degli attivi trasferiti, ma la riscossione immediata ...
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