Ricettazione prefallimentare anche sul denaro «distratto» da terzi
La Cassazione include nella fattispecie di cui all’art. 232 L. fall. anche il denaro dell’imprenditore in dissesto
Ai sensi dell’art. 232, comma 3, n. 2 del RD 267/42, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, essendo consapevole dello stato di dissesto dell’imprenditore, distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se il fallimento si verifica (“ricettazione prefallimentare”). La pena è aumentata se l’acquirente è un imprenditore che esercita attività commerciale (art. 232, comma 4 L. fall.).
Attraverso l’incriminazione della ricettazione prefallimentare, il legislatore ha voluto rafforzare la tutela dei creditori punendo coloro che, approfittando della situazione di dissesto dell’imprenditore, realizzano illeciti lucri in danno delle ragioni dei creditori e assicurando al contempo ...
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