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IL CASO DEL GIORNO

Ricettazione prefallimentare anche sul denaro «distratto» da terzi

/ Maurizio MEOLI

Martedì, 2 aprile 2013

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Ai sensi dell’art. 232, comma 3, n. 2 del RD 267/42, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, essendo consapevole dello stato di dissesto dell’imprenditore, distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se il fallimento si verifica (“ricettazione prefallimentare”). La pena è aumentata se l’acquirente è un imprenditore che esercita attività commerciale (art. 232, comma 4 L. fall.).

Attraverso l’incriminazione della ricettazione prefallimentare, il legislatore ha voluto rafforzare la tutela dei creditori punendo coloro che, approfittando della situazione di dissesto dell’imprenditore, realizzano illeciti lucri in danno delle ragioni dei creditori e assicurando al contempo ...

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