Nel conferimento con attività diverse dal denaro, capitale sociale «integro»
Il valore effettivo dei beni conferiti non può essere inferiore a quello dell’aumento del capitale a servizio del conferimento
Uno degli snodi più delicati nella fase di formazione del capitale sociale, sia in sede di costituzione iniziale sia in sede di successivo aumento, è rappresentato dal conferimento che i soci eseguono con attività diverse dal denaro.
L’interesse prioritario che il Legislatore vuole tutelare da eventuali irregolarità, che possono affliggere il conferimento di beni e crediti, è quello dei creditori sociali e, indirettamente, anche quello dei soci. Il capitale sociale deve essere integro, cioè non apparente per la parte riferibile al conferimento in natura; ciò che non può accadere è che il valore effettivo dei beni conferiti sia inferiore a quello dell’aumento del capitale a servizio del conferimento. Supponiamo che Tizio conferisca un bene il cui valore è 100, e destinataria del conferimento
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41