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IL CASO DEL GIORNO

Nel conferimento con attività diverse dal denaro, capitale sociale «integro»

/ Luca MIELE

Mercoledì, 20 marzo 2013

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Uno degli snodi più delicati nella fase di formazione del capitale sociale, sia in sede di costituzione iniziale sia in sede di successivo aumento, è rappresentato dal conferimento che i soci eseguono con attività diverse dal denaro.

L’interesse prioritario che il Legislatore vuole tutelare da eventuali irregolarità, che possono affliggere il conferimento di beni e crediti, è quello dei creditori sociali e, indirettamente, anche quello dei soci. Il capitale sociale deve essere integro, cioè non apparente per la parte riferibile al conferimento in natura; ciò che non può accadere è che il valore effettivo dei beni conferiti sia inferiore a quello dell’aumento del capitale a servizio del conferimento. Supponiamo che Tizio conferisca un bene il cui valore è 100, e destinataria del conferimento

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