Gli OIV degli enti locali rischiano di essere l’ennesima occasione persa
La deliberazione n. 12 di CiVIT crea condizioni che non privilegiano i temi della performance, ma quelli della regolarità amministrativa
Pubblichiamo l’intervento di Andrea Ziruolo, professore straordinario di Economia delle Aziende Pubbliche dell’Università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara.
La deliberazione di CiVIT n. 12 del 27 febbraio 2013, con oggetto “requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV)”, è passata inosservata ai commentatori della vita amministrativa delle autonomie territoriali. Oltre a introdurre elementi che finora non erano stati considerati dalla maggior parte degli enti locali che hanno optato per gli OIV in vece dei Nuclei di valutazione, ad avviso di chi scrive, la delibera richiamata fa fare un passo indietro alla riforma di cui al DLgs. n. 150/2009, riforma, comunque, ancora troppo diffusamente inapplicata.
Da quando CiVIT è stata nominata Autorità Nazionale Anticorruzione (L. n. 190/2012), ha privilegiato quest’ultima tra le funzioni attribuitele dall’art. 13 del DLgs. n. 150/2009 spingendo, conseguentemente, verso un’eccessiva burocratizzazione l’indirizzo interpretativo e applicativo del ciclo della performance che, difatti, sta capitolando sotto la la montagna di adempimenti sull’anticorruzione (L. n. 190/2012) e sulla trasparenza (art. 18 del DL n. 83/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 134/2012) a cui gli enti locali, quelli minori con particolari difficoltà, stanno provvedendo.
Di fatto è stata abbandonata, o perlomeno accantonata, l’idea di performance costruita sull’efficienza, sull’efficacia e sull’economicità della gestione rispetto alla quale anche il CNDCEC si rese disponibile a collaborare, ritenendo la propria categoria professionale in linea con il fine della riforma e sottoscrivendo con CiVIT un protocollo di collaborazione il 6 giugno 2012. Invece, ecco che nella deliberazione n. 12 richiamata si aprono, in modo eccessivo, le maglie per la composizione degli OIV, creando condizioni che non privilegiano i temi della performance, ma quelli della regolarità amministrativa.
Altre criticità sono quelle dell’esclusività e dell’operare nella stessa area geografica di cui al paragrafo 9 della deliberazione. In essa è indicato che nessun componente può appartenere contemporaneamente a più OIV o Nuclei di valutazione. È la stessa CiVIT a stabilire che il principio di esclusività possa essere derogato nelle ipotesi in cui si tratti di incarichi in enti di piccole dimensioni (ma quanto piccole?) che trattano problematiche affini e che operano nella stessa area geografica (Provincia? Regione? Stato?), anche in relazione alla valutazione complessiva degli impegni desumibili dal curriculum (quali impegni devono essere fatti figurare? il dimensionamento è fatto in base al volume di fatturato?).
Come può ritenersi accettabile la modalità attraverso la quale si fissano termini così stringenti sull’operare di chi ha scelto la Pubblica Amministrazione come settore della propria attività professionale?
CiVIT interviene su un problema – che però riguarda gli enti locali con gli OIV, in quanto le prescrizioni della delibera n. 12/2013 non si applicano ai componenti dei Nuclei di valutazione – sollevando correttamente un’evidenza che in molti non volevano vedere: la maggior parte degli OIV non funziona correttamente, così come gli enti locali sono ancora troppo burocratizzati (è la stessa CiVIT ad aver rilevato che alcune amministrazioni hanno effettuato per ben 340 volte comunicazioni diverse relative allo stesso adempimento). Allora, occorre dar seguito ai protocolli sottoscritti dalla Commissione con le associazioni degli attori in campo affinché si lavori su codici etici: chi ci dice che il componente di un solo OIV (esclusività) non sia poi assorbito da altri incarichi professionali? Occorre stabilire cosa devono fare veramente questi organi e fissare compensi adeguati se si pretende l’esclusività (una Regione italiana riconosce ben 135.000 euro al componente monocratico dell’OIV e un’altra 89.000 euro lordi annui ai tre componenti dell’organismo). In più, la previsione di operare nella stessa area geografica lascia intendere una presenza assidua dell’OIV presso l’ente, non tenendo però conto degli attuali strumenti di mobilità.
Da quanto su riportato, agli enti locali conviene conservare i Nuclei di valutazione affinché possano esercitare pienamente la propria autonomia, sempre sperando che la fiducia nel loro operare sia ben riposta. Infine, occorre porre fine alle riforme senza essersi prima soffermati su cosa è normativamente disponibile per riflettere su ciò che si vuole ottenere e come; infatti, non è detto che performance e controlli di regolarità amministrativa siano antitetici, bisogna solo strutturarli in modo corretto e gli ingredienti sono presenti nella legislazione vigente. Al riguardo, l’esperienza del collegio dei revisori dei conti degli enti locali dovrebbe essere d’esempio e, allo stesso tempo, di monito a tutti.
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