«Vuoto di tutela» per il collegio sindacale di srl unipersonale
Gentile Redazione,
sono il presidente del collegio sindacale (dimissionario) della società unipersonale citata nell’articolo pubblicato su Eutekne.info il 15 aprile (si veda “Sindaci con armi «spuntate» anche nelle srl con unico socio”). Ringrazio, anche a nome dei colleghi, per l’attenzione rivolta al nostro caso singolare, e alla “denuncia di totale inutilità” del collegio sindacale nel caso di srl unipersonale.
Il collegio, infatti si era attivato sia in occasione dell’approvazione del bilancio 2011, rilasciando parere negativo (a causa delle ingenti perdite su crediti che il collegio aveva stimato, oltre all’accumularsi di debiti, anche di natura contributiva e fiscale che superavano soglie di rilevanza penale), sia con una denuncia alla procura della Repubblica per fatti ritenuti penalmente rilevanti (rimasta ad oggi senza riscontro alcuno) e, infine, non avendo altre soluzioni praticabili (la convocazione dell’assemblea non avrebbe portato ad alcun risultato, stante l’esistenza di un unico socio/amministratore dissenziente) ha optato per la denuncia ex art. 2409 c.c., pur ponendo al Tribunale la doverosa premessa di non essere certi che tale denuncia sarebbe stata meritevole di accoglimento.
È innegabile, però, che in questa fattispecie si sia creato un “vuoto di tutela”. La sentenza quasi contemporanea del Tribunale di Ascoli Piceno ha percorso la strada diametralmente opposta. Faccio notare che, ad oggi, il collegio risulta tale al Registro Imprese, in quanto l’amministratore non ha convocato l’assemblea per la riduzione del capitale o per la messa in liquidazione della società, e non ha sostituito il collegio all’atto delle dimissioni (30 luglio 2012), ma non consente a quest’ultimo di accedere per le verifiche.
Infatti, va precisato che il collegio si è dimesso “in blocco” il 30 luglio e che la pratica delle dimissioni è stata trasmessa dalla società al Registro Imprese il 3 agosto 2012. Il Registro Imprese ha rigettato la pratica, con comunicazione trasmessa il 18 settembre, con la motivazione che “non è possibile procedere alla cessazione del Collegio Sindacale in quanto il capitale sociale è superiore a euro 120.000”. Inoltre, esisteva un’oggettiva incertezza sulla sussistenza di un regime di “prorogatio”, dal momento che le interpretazioni in tal senso non sono affatto univoche, alla luce anche del tenore letterale dei novati artt. 2400 e 2401 c.c., i quali hanno escluso tale eventualità, nonché dall’orientamento di autorevoli Ordini dei Commercialisti, del Notariato, di autorevoli Ordini dei Commercialisti e di alcune Corti le cui sentenze hanno escluso tale eventualità.
Pertanto il collegio, con varie comunicazioni, ha intimato all’amministratore di procedere alla convocazione dell’assemblea per gli opportuni provvedimenti, senza ottenere alcun riscontro. Risulta che l’amministratore non volesse accettare di ridurre il capitale nella misura richiesta, continuando a negare l’esistenza di ingenti perdite su crediti.
La sentenza del 13 marzo 2013 ha di fatto lasciato tutto invariato. A questo punto il collegio, anche alla luce di tale incertezza sulla persistenza in carica in regime di “prorogatio”, dato che le proprie dimissioni sono state accolte dalla società e che per tale ragione quest’ultima ha pure negato la possibilità al collegio di svolgere ulteriori verifiche, ha richiesto informalmente alla Camera di Commercio quale fosse la strada percorribile per poter eliminare la presenza in carica del collegio sindacale dimesso, stante l’impossibilità di continuare a svolgere tale incarico di tutela e garanzia.
Il responsabile di settore ha risposto sostenendo che non si può procedere con un’eliminazione d’ufficio del collegio sindacale, dovendosi, in tal caso, procedere ad adire il Giudice del Registro presso il Tribunale, proponendo apposita istanza di cancellazione. Secondo il responsabile, peraltro, le possibilità di accoglimento di tale istanza sono praticamente nulle, per le stesse motivazioni con cui il Registro Imprese aveva respinto la pratica, vale a dire che la srl obbligata ad avere il collegio sindacale non può esserne privata senza che ne ricorrano i presupposti (es. riduzione del capitale). Il collegio, ad oggi, sta valutando l’opportunità di presentare tale istanza.
Si ricorda che, per effetto dell’impossibilità di modificare la situazione al Registro Imprese, ai sensi dell’art. 2193 c.c., il quale dispone che “I fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l’iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza”, le dimissioni, ancorché accolte, non risultano opponibili ai terzi in buona fede. La sentenza in questione, forse legittima a rigor di norma, nel cristallizzare la situazione di stallo, ha di fatto consentito all’amministratore di continuare a distrarre sostanze alla società e a mantenere tale comportamento irregolare anche per il futuro. Quando giungerà l’inevitabile fallimento, i buoi saranno ormai scappati e ai creditori non rimarrà alcuna soddisfazione.
Giuseppe Lo Giudice
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso
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