Per le sas senza accomandatari, lo scioglimento opera solo dopo sei mesi
Qualora i sei mesi non siano trascorsi, gli accomandanti superstiti devono nominare, per lo stesso periodo, un amministratore provvisorio
Nel caso della morte dell’unico socio accomandatario di una società in accomandita semplice, la società si scioglie, per il venir meno della contemporanea presenza delle categorie degli accomandatari e degli accomandanti ex art. 2323 c.c., solo se trascorrono sei mesi senza che la categoria mancante sia stata ricostituita. Prima del decorso dei sei mesi, i soci accomandanti superstiti non possono quindi invocare, quale causa di scioglimento della sas, la previsione di cui al suddetto articolo, dovendo invece provvedere – quale atto dovuto – alla nomina di un amministratore provvisorio, che compia gli atti relativi alla normale gestione dell’impresa e garantisca alla stessa la rappresentanza legale. È uno dei principi affermati dal Tribunale di Piacenza in una sentenza del 20 marzo
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