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IMPRESA

Per le sas senza accomandatari, lo scioglimento opera solo dopo sei mesi

Qualora i sei mesi non siano trascorsi, gli accomandanti superstiti devono nominare, per lo stesso periodo, un amministratore provvisorio

/ Francesca TOSCO

Lunedì, 13 maggio 2013

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Nel caso della morte dell’unico socio accomandatario di una società in accomandita semplice, la società si scioglie, per il venir meno della contemporanea presenza delle categorie degli accomandatari e degli accomandanti ex art. 2323 c.c., solo se trascorrono sei mesi senza che la categoria mancante sia stata ricostituita. Prima del decorso dei sei mesi, i soci accomandanti superstiti non possono quindi invocare, quale causa di scioglimento della sas, la previsione di cui al suddetto articolo, dovendo invece provvedere – quale atto dovuto – alla nomina di un amministratore provvisorio, che compia gli atti relativi alla normale gestione dell’impresa e garantisca alla stessa la rappresentanza legale. È uno dei principi affermati dal Tribunale di Piacenza in una sentenza del 20 marzo

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