Fallimento della holding di fatto: requisiti da «calibrare»
La spendita del nome, l’organizzazione di mezzi e l’economicità aggiuntiva sono da adattare al caso concreto
Il Tribunale di Torre Annunziata, in un provvedimento del 18 marzo scorso, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla fallibilità delle c.d. holding di fatto che appare opportuno riproporre.
È configurabile una holding di tipo personale (società di fatto), costituente impresa commerciale suscettibile di fallimento, quando questa agisca in nome proprio per il perseguimento di un risultato economico per il tramite dell’attività svolta, professionalmente, con l’organizzazione ed il coordinamento dei fattori produttivi relativi al gruppo. Deve, cioè, trattarsi di una stabile organizzazione volta a determinare l’indirizzo, il controllo ed il coordinamento dei fattori produttivi del gruppo (e non un mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio). Ciò ne determina la ...
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