Per le plusvalenze su terreni rileva la data del rogito
La Suprema Corte ha stabilito che bisogna guardare a tale data nel caso in cui il corrispettivo sia versato prima del perfezionamento dell’atto definitivo
Le plusvalenze immobiliari conseguite al di fuori dell’esercizio di imprese commerciali concorrono a formare il reddito complessivo del cedente nel periodo d’imposta in cui è percepito il corrispettivo.
In sostanza, tale tipologia di reddito è attratta a tassazione nel momento in cui viene percepito il prezzo da parte del venditore.
Il tema dell’applicazione del c.d. “criterio di cassa” ai fini dell’imposizione dei redditi diversi derivanti da cessioni di fabbricati e terreni è stato oggetto della sentenza della Corte di Cassazione n. 17960 del 24 luglio 2013, la quale si è espressa sul periodo di imposta nel quale la plusvalenza da cessione di un’area edificabile può considerarsi realizzata quando il prezzo della cessione è stato corrisposto diverso
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