ACCEDI
Venerdì, 4 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

LETTERE

Comunicazione al Registro revisori senza eccezioni per i sindaci

Lunedì, 29 luglio 2013

x
STAMPA

Gentile Redazione,
è divenuto operativo, a partire dal 21 giugno 2013, a seguito della pubblicazione di una determina emessa dal Ragioniere Generale dello Stato, il complesso sistema di comunicazioni all’unico “Registro dei Revisori Legali” affidato dal DLgs. 39/2010 al Ministero dell’Economia e delle finanze.

Gli adempimenti di prima formazione del Registro hanno scadenza al 19 settembre 2013; i successivi aggiornamenti (nuove nomine, cessazione dalla carica) sono da effettuarsi mediante separate comunicazioni da parte sia del revisore legale che della società sottoposta a controllo (venendo perciò, fin dalle premesse, a costituire una duplicazione); le comunicazioni relative alla cessazione devono riportare in allegato, come risulta dall’art. 10 del DM 261/2012 (la lettura ne è consigliata!), la seguente documentazione:
- deliberazione dell’assemblea concernente la cessazione anticipata o il conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale;
- parere dell’organo di controllo;
- relazione dell’organo di amministrazione, adeguatamente motivata, sulle ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata dell’incarico.

Va detto che, frequentemente, il revisore legale è lo stesso collegio sindacale (art. 2409-bis c.c. ). La nomina e la cessazione dall’ufficio del collegio sindacale deve essere comunicata al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio (art. 2400 c.c. per le spa, richiamato dall’art. 2477 c.c. per le srl), comunicazione – quest’ultima – che, dopo l’iscrizione, ha le caratteristiche di pubblicità e presunzione assoluta di conoscenza da parte dei terzi (art. 2193 c.c. ).

L’aggiornamento mediante comunicazione specifica al Registro dei revisori legali presso il Ministero dell’Economia e delle finanze non prevede eccezioni se il revisore – essendo sindaco – sia iscritto anche al Registro delle imprese; il termine per l’esecuzione delle formalità al Registro dei revisori legali è diverso rispetto a quello per la comunicazione al Registro delle imprese (15 giorni anziché 30).

Merita che di questa “semplificazione all’italiana” si parli e si discuta, senza attendere le lamentele degli interessati a settembre, in prossimità della scadenza del primo adempimento.


Renato Venturini e Laura Piussi
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine

TORNA SU