Non sono dovuti i tributi speciali per l’annotazione di avvenuta registrazione
L’Agenzia delle Entrate, nella ris. 60/2013, chiarisce che si tratta di un’attività strumentale al procedimento di registrazione
L’attestato di avvenuta registrazione è soggetto ai “tributi speciali” di cui al DL 533/54, in quanto si tratta di un atto di natura essenzialmente dichiarativa contenente i dati identificativi dell’atto registrato. Invece, l’annotazione dell’avvenuta registrazione, posta in calce all’atto presentato per la registrazione (in originale, copie ed eventuali allegati) non deve essere assoggettata ai tributi speciali, in quanto si tratta di un’attività strumentale al procedimento di registrazione stesso.
Questo è uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella ris. 26 settembre 2013 n. 60.
Come illustrato nel testo, i tributi speciali sono previsti dal DL 533/54 (come integrato dal DPR 648/72), il quale individua il loro presupposto ...
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