Concordato in continuità, ampia sospensione della ricapitalizzazione
L’UNGDC ritiene che il beneficio non venga meno con l’omologazione, ma soltanto con l’esecuzione
L’art. 182-sexies del RD 267/1942 stabilisce che, nei confronti del debitore che ha presentato un ricorso per concordato preventivo, anche “in bianco” (art. 161, comma 6, L. fall.), oppure una delle istanze riguardanti l’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis, commi 1 e 6, L. fall.), operano alcune specifiche regole di natura civilistica: in particolare, è previsto che dal momento della domanda, e fino all’omologazione (salvi i casi di inammissibilità e non approvazione), non sono applicabili le disposizioni riguardanti la riduzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, o la diminuzione dello stesso al di sotto del minimo legale delle società di capitali (artt. 2446 commi 2 e 3, 2447, 2482-bis commi 4, 5 e 6 e 2482-ter c.c. ).
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