Valore della lite nella rettifica delle perdite con dubbi per la mediazione
Il fatto che tale valore debba essere determinato anche sulla base dell’imposta virtuale potrebbe avere effetti distorsivi sull’accesso o meno all’istituto
Sotto un profilo generale, ai fini della determinazione del valore della lite occorre riferirsi all’art. 12, comma 5 del DLgs. n. 546/1992 in forza del richiamo espresso contenuto nel successivo art. 17-bis, per cui rileva l’importo del tributo o il valore delle sanzioni in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni.
A commento di tale disposizione, già la circolare n. 291 del 18 dicembre 1996 precisava che, in ipotesi di rettifica delle perdite, il “valore” va determinato con riferimento all’imposta virtuale, vale a dire l’imposta commisurata alla perdita che esprime il futuro “risparmio di imposta” in sede di utilizzo.
Tale riferimento all’imposta virtuale è stato seguito anche con la circ. n. 17 del 21 marzo ...