Sanzioni «minime» per chi omette la dichiarazione ma paga le imposte
L’Agenzia delle Entrate adotta un’interpretazione favorevole al contribuente, che spinge a «ravvedersi» anche oltre il termine
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 54 del 2002, al § 17.1, aveva sostenuto che, se il contribuente omette la presentazione della dichiarazione ma, nel contempo, provvede al versamento delle imposte, la sanzione è applicata in maniera “fissa” da 258 a 1.032 euro, che l’art. 1 del DLgs. 471/97 prevede quando la dichiarazione è presentata ma non sono dovute imposte.
In luogo, quindi, della sanzione variabile prevista sempre da tale norma dal 120% al 240% del tributo dovuto.
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, infatti, se il contribuente omette la dichiarazione e, in sede di ravvedimento operoso, sana solo il mancato versamento delle imposte risultanti dalla medesima, “qualora l’imposta accertata sia stata completamente versata dal contribuente”
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