Compensi del professionista soggetti a prescrizione presuntiva
Il riconoscimento del debito ha effetto interruttivo senza escludere la prescrizione presuntiva
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24742, depositata ieri, 5 novembre 2013, è intervenuta sulla prescrizione presuntiva di cui all’art. 2956, comma 1, n. 2 c.c., in tema di compensi del professionista.
Ai sensi di tale disposizione, si prescrive in 3 anni il diritto dei professionisti, per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative.
La disposizione in oggetto prevede il termine di prescrizione ridotto anche per i prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese (n. 1), per i notai, per gli atti del loro ministero (n. 3), e per gli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese (n. 4).
Si tratta, in generale, di alcuni diritti di credito nascenti da determinati contratti,
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