Terreni non condotti da coltivatori diretti o IAP tassati come «aree fabbricabili»
Ciò vale, ai fini ICI e IMU, se così risulta dallo strumento urbanistico generale e per la base imponibile si può considerare la plusvalenza
Il coltivatore diretto (CD) o l’imprenditore agricolo professionale (IAP), che non conduce il proprio terreno, deve assoggettare l’immobile ai fini dell’ICI come “area fabbricabile”, se così risulta dallo strumento urbanistico generale e, per la determinazione della relativa base imponibile, è possibile prendere in considerazione il valore rivalutato dal contribuente ai fini dell’IRPEF (plusvalenza), come previsto dall’art. 7 della L. n. 448/2001 (Finanziaria 2002). Lo si desume dalle sentenze n. 104/65/13 e n. 105/65/13 con le quali la Commissione tributaria regionale di Milano, sezione staccata di Brescia, ha avvalorato l’operato di un Comune che ha preteso il pagamento dell’ICI per le annualità dal 2006 al 2008 in relazione a terreni ...
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