In bilancio, fondo svalutazione crediti «stratificato»
Il concetto di «perdita» è diversamente interpretato dall’OIC 15 e dall’art. 101 comma 5 del TUIR
L’art. 2426, comma 1, n. 8) c.c. stabilisce che i crediti devono essere iscritti in bilancio secondo il proprio valore di presumibile realizzazione, individuato sulla base dell’importo nominale, rettificato di presunte perdite di inesigibilità, accantonate nell’apposito fondo di svalutazione crediti. Quest’ultimo viene costituito, e adeguato, in ogni esercizio, per effetto delle perdite di inesigibilità che possono essere ragionevolmente previste, rispetto ai crediti esposti nell’attivo dello Stato patrimoniale.
Le eventuali perdite devono essere imputate al Conto economico dell’esercizio in cui si possono oggettivamente attendere, mediante l’iscrizione in bilancio – in ossequio ai principi di competenza e prudenza – dei seguenti costi (OIC 15, par. ...
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