ACCEDI
Sabato, 15 marzo 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Illegittimità costituzionale delle sanzioni per violazioni dell’orario di lavoro

Il DLgs. 66/2003, prevedendo sanzioni maggiori rispetto alla disciplina previgente, ha violato i criteri della legge delega

/ Luca MAMONE

Giovedì, 5 giugno 2014

x
STAMPA

download PDF download PDF

Con la sentenza 153 di ieri, 4 giugno 2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimi i commi 3 e 4 dell’art. 18-bis del DLgs. 66/2003, con i quali viene disciplinato il regime sanzionatorio in caso di violazione, da parte del datore di lavoro, delle regole che riguardano la durata massima dell’orario di lavoro, il limite minimo di riposo giornaliero e settimanale, nonché le ferie annuali.

Il motivo di tale illegittimità costituzionale consiste nella previsione, da parte della citata norma, di sanzioni più elevate rispetto a quelle previste dalla normativa previgente, violando in questo modo il criterio direttivo della legge delega contenuta nella L. 39/2002 – sulla base della quale è stato emanato lo stesso DLgs. 66/2003 – secondo cui dovevano essere previste “sanzioni ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU