Disconoscimento della «cedolare secca» con sanzioni doppie
Si integrano gli estremi per la dichiarazione infedele e il tardivo pagamento dell’imposta di registro
Ad oggi, pochi sono stati gli interventi dei commentatori nonché della prassi ufficiale in merito ai risvolti sanzionatori della c.d. “cedolare secca”.
L’art. 3 del DLgs. 23/2011, sul punto, si limita a specificare che, in merito all’accertamento, alla riscossione e alle sanzioni operano le norme previste per le imposte sui redditi.
Quindi, a seconda della violazione che il contribuente pone in essere, potrebbero configurarsi gli estremi per l’omesso versamento (si pensi all’acconto per la “cedolare” pagato in ritardo) oppure l’infedele dichiarazione (il contribuente, ritenendo per errore di aver stipulato un contratto concordato, indica un’imposta più bassa di quella dovuta, a causa dell’inferiore aliquota prevista per tali contratti).
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