Attestazione con riserva, purché non ne limiti la portata
Non è possibile sottoporre la relazione a condizioni idonee ad indebolirne il significato
La bozza della seconda edizione delle “Linee-guida per il finanziamento alle imprese in crisi” – pubblicata dall’Università degli Studi di Firenze, in collaborazione con l’Assonime e il CNDCEC – esamina, tra l’altro, l’oggetto della relazione di attestazione del professionista indipendente (art. 67, comma 3, lett. d) del RD 267/1942), e i limiti di ammissabilità delle cautele in essa contenute.
L’analisi parte dalla considerazione che è determinante il momento del rilascio dell’attestazione, quello in cui il piano del debitore è ritenuto prospetticamente realizzabile: conseguentemente, deve escludersi la possibilità di sottoporre la dichiarazione del professionista a condizioni o precisazioni che ne svuotino o affievoliscano il significato.
Si pone, ...
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