La Cassazione conferma il carattere «chiuso» del giudizio di rinvio
Non sono proponibili nemmeno le questioni rilevabili d’ufficio se non dedotte in Cassazione
Il difensore del contribuente deve essere conscio delle particolarità che caratterizzano il giudizio di rinvio, che, nel processo tributario, trova una specifica disciplina nell’art. 63 del DLgs. 546/92.
Per prima cosa, se la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e cassa con rinvio, è sempre interesse del contribuente procedere alla riassunzione del processo, posto che se ciò non avviene si verifica l’estinzione non solo del giudizio di rinvio ma di tutto il processo: ergo, l’atto diviene definitivo, anche se rimangono fermi gli eventuali “giudicati interni” formatisi nelle pregresse fasi processuali.
La riassunzione deve peraltro avvenire entro un anno dal deposito della sentenza di cassazione nei confronti di tutte le parti personalmente.
Il comma quarto dell’art. ...
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