Operazioni di scissione a rischio distrazione
Rileva la destinazione del patrimonio alla società risultante dalla scissione, conservandosi, in capo alla scissa, solo debiti e beni gravati da ipoteche
Integra la fattispecie di bancarotta fraudolenta impropria per distrazione (ex artt. 216 e 223 del RD 267/42) la scissione nella quale la società scissa, poi fallita, resti titolare di sole posizioni debitorie e di immobili gravati da ipoteche per importi rilevanti, e la società risultante dalla scissione risulti destinataria dell’intero patrimonio immobiliare “libero” da ipoteche, con successivo passaggio dello stesso ad altra società. Rispetto a simile operazione nessun rilievo è possibile attribuire al vincolo di solidarietà della società beneficiaria per i debiti della società scissa previsto dall’art. 2506-quater c.c.
Ad affermarlo è la sentenza del 9 ottobre 2014 n. 42272 della Cassazione – già oggetto di commento, per differenti profili, su Eutekne.info (si veda ...