L’esiguità del corrispettivo non «incide» sull’IVA di un’attività economica
L’attività diventa oggetto d’imposizione se riconducibile al concetto di sfruttamento del bene per ricavarne introiti con carattere di stabilità
Un Comune che ristrutturi e integri un impianto sportivo, concedendolo in uso a terzi dietro pagamento di un corrispettivo (seppur modesto e a prescindere dal fatto che non sia finalizzato al conseguimento di un reddito), ha diritto al rimborso dell’IVA assolta in eccedenza rispetto a quella applicata in fase attiva. Questo è il principio di diritto pronunciato dalla sentenza n. 20713/2014 della Cassazione, muovendosi – in verità – su un “terreno” piuttosto scivoloso: l’esercizio di attività economica da parte di un ente pubblico.
La questione è giunta al massimo grado di giudizio a seguito di un diniego di rimborso IVA, confermato in appello, chiesto da un Comune a seguito di un intervento di ristrutturazione e di implementazione – con un impianto di illuminazione – ...
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