Esclusione da IVA nel nuovo regime forfetario
Chi aderisce mantiene la soggettività passiva, ma non addebita l’imposta a titolo di rivalsa né detrae quella assolta su acquisti di beni e servizi
Per i contribuenti che fruiranno del regime forfetario introdotto dalla legge di stabilità 2015 opera un regime di franchigia ai fini IVA che li esonera dalla gran parte degli obblighi e degli adempimenti connessi.
Sulle fatture, sugli scontrini o sulle ricevute fiscali emessi successivamente l’accesso al regime non dev’essere addebitata l’imposta a titolo di rivalsa. Similmente al regime di vantaggio, dal 2015, occorre riportare l’annotazione “Operazione in franchigia da IVA” con indicazione della norma di riferimento e – pur non essendo tale aspetto confermato nella relazione illustrativa al Ddl. di stabilità – applicare l’imposta di bollo di 2 euro, se la fattura è di importo superiore a 77,47 euro.
Non è mai ammessa in detrazione, per qualunque operazione,
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