Deducibili le somme derivanti da transazioni se certe e documentate
Trattasi di sopravvenienze passive ammesse in deduzione, posto che l’inerenza è connessa all’attività globalmente intesa
Talvolta l’Agenzia delle Entrate recupera a tassazione i costi che il contribuente ha sostenuto per porre fine a determinate liti sorte nell’esercizio dell’attività d’impresa, o per prevenirle.
Dal punto di vista civilistico, ciò avviene ricorrendo al contratto di transazione, disciplinato dagli articoli 1965 e seguenti del codice civile.
Fiscalmente, invece, gli importi rappresentano sopravvenienze passive deducibili ai sensi dell’art. 101 del TUIR; dal punto di vista del percettore, si tratta di sopravvenienze attive imponibili, normate dall’art. 88 del TUIR.
Una delle ragioni in base alle quali la deducibilità delle sopravvenienze passive può essere disconosciuta risiede in un’arcaica concezione dell’inerenza, fatta propria dagli uffici. Infatti, ...
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