Contestazioni pretestuose non aiutano lo spirito di collaborazione col Fisco
Gentile Redazione,
vi scrivo per segnalare l’assurdo comportamento dell’Agenzia delle Entrate di Milano 1 la quale, in sede di accertamento sul reddito di una ditta individuale semplificata che svolge l’attività di mediazione immobiliare (dunque reddito di impresa minore ex art. 66 del TUIR) ha contestato la deduzione del costo del commercialista, imputato per competenza anche in assenza del relativo pagamento previa annotazione della pro forma sul registro IVA. La motivazione della ripresa si fonda sulla asserita non documentazione del costo per “mancanza della relativa fattura ed in subordine per l’assenza dell’importo presso il mod. 770/2009 presentato dalla parte” (ed in effetti se manca il pagamento come si fa a compilare il 770?).
Capite bene che a fronte di tale pretestuosa contestazione non si può che rimanere allibiti. Sappiamo che l’imputazione del costo – per legge – deve obbligatoriamente avvenire per competenza, a prescindere dal pagamento, anche perché se il contribuente operasse “scaricando” il costo con il criterio di cassa si esporrebbe alla contestazione opposta.
In periodi come questi, in cui a causa della persistente crisi il pagamento delle nostre parcelle avviene con un ritardo anche di 2/3 anni rispetto all’erogazione del servizio, un simile atteggiamento sfocia nell’arbitrio più assoluto e soprattutto non aiuta a creare quello spirito di serenità e di fattiva collaborazione fisco/contribuente tanto sbandierato dai massimi esponenti dell’Agenzia.
Ho provato a discutere del caso con il Direttore regionale (almeno per spiegargli che a quel punto avrebbero dovuto emettere migliaia di accertamenti simili) ma chiaramente non ho avuto riscontro alcuno.
Il contribuente è andato in contenzioso ed ahimè ha avuto la sfortuna di trovare un giudice che, poco propenso a capire la fattispecie e valutare i documenti allegati, ha giudicato affermando che il ricorrente a seguito delle contestazioni dell’Agenzia non ha dato sufficiente prova del costo dedotto in assenza del pagamento e della fattura (pur avendo depositato interrogazione del cassetto fiscale da cui risultavano negli anni successivi a quello in contestazione pagamenti in acconto di prestazioni arretrate e soprattutto l’effettività della prestazione per essere il commercialista il depositario delle scritture contabili oltre che l’intermediario di tutti gli invii telematici del contribuente!).
Che dire... se non avrò notizia di altri simili accertamenti emessi da parte dell’Ufficio di Milano 1, allora potrò dire di aver ottenuto indiretta conferma che si tratta di una delle tante fishing expedition andata a buon fine (solo per ora, spero).
Sandro La Ciacera
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano
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