Sanzioni «lievi» per l’irregolare introduzione nel deposito IVA
Alla luce della sentenza Equoland, è sproporzionata la sanzione del 30% per l’omesso pagamento dell’imposta in Dogana
La Commissione tributaria regionale di Genova, con sentenza n. 235 del 26 febbraio 2015, ha affermato il principio per cui l’irregolare immissione dei beni nel deposito IVA, laddove l’imposta sia assolta con il meccanismo del reverse charge, invece che all’atto dell’importazione, è sanzionata nella misura del 3% dell’imposta irregolarmente assolta.
Secondo i giudici liguri si applica l’art. 6 comma 9-bis del DLgs. 471/97 che sanziona l’errata applicazione del reverse charge, in assenza di conseguenze sulla determinazione dell’imposta dovuta. Non è corretta, invece, la sanzione irrogata dagli Uffici doganali, pari al 30% dell’imposta non versata di cui all’art. 13 comma 2 del DLgs. 471/97.
La fattispecie analizzata dai giudici è analoga ...
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