Confisca per equivalente possibile per emissione di fatture false
Per la Cassazione in questo caso il profitto non può essere riferito all’evasione d’imposta conseguita dall’utilizzatore di tali fatture, ma al «prezzo del reato»
Anche il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti può legittimare il sequestro per equivalente, ma il profitto da vincolare non può individuarsi con riferimento all’evasione di imposta conseguita dall’utilizzatore delle stesse. Questo il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 30168, depositata ieri.
Ai ricorrenti era stato contestato il reato di cui all’art. 8 del DLgs. 74/2000 (“Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”) sulla base del quale, ritenendone il fumus, il GIP aveva disposto il sequestro preventivo di beni, agli stessi riferibili, per un valore equivalente a 250.000 euro. Tuttavia, il provvedimento di vincolo non indicava in alcun modo quale fosse il profitto conseguito dagli indagati all’esito
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