Nell’omesso versamento IVA la soglia fissa di punibilità è discriminante
Gentile Redazione,
resto sconcertato ancora una volta dagli interventi del nostro legislatore in materia penale tributaria nell’ambito delle delega fiscale.
Vorrei porvi l’attenzione su due riflessioni che per me appaiono meritevoli di discussione dibattimentale in dottrina ma anche in giurisprudenza, entrambe in materia di omesso versamento IVA, tralasciando le questioni in materia di omesso versamento delle ritenute, sulle quali ulteriori sfaccettature dovrebbero essere prese in considerazione.
In concreto, si è intervenuti sull’innalzamento della soglia di punibilità fino a 250.000 euro e sul principio del favor rei.
Fin qui niente da dire (un passo in avanti si è fatto), ma due dubbi da sollevare li avrei:
- cosa accade se prima del dibattimento di primo grado non si è provveduto a pagare integralmente il debito tributario, ma si è riusciti a pagare parte di esso fino ad arrivare al di sotto della soglia di punibilità?
- perché prevedere una soglia fissa, non sarebbe stato meglio definire una soglia collegata al volume d’affari prodotto (come si prospettava in una prima analisi)?
Perché queste considerazioni?
Quanto al primo punto, mi sembra che da un’interpretazione letterale della norma si possa rientrare nella “non punibilità” solo attraverso il pagamento integrale. Ma questo contrasterebbe con la non punibilità del reato al di sotto della soglia limite.
Quanto al secondo punto, mi sembra discriminante la previsione di una soglia fissa di punibilità.
Si pensi ad esempio un commerciante al dettaglio con un volume d’affari di 200.000 euro e a un’industria ceramica con un volume d’affari di 3.000.000 di euro. In entrambi i casi l’omesso versamento IVA potrebbe far incorrere verso la medesima fattispecie di punibilità?
Assolutamente no.
Il primo potrebbe non pagare l’IVA con l’intendo fraudolento senza incorrere nel penale, l’amministratore dell’industria ceramica in obiettive e giustificate condizioni di non liquidità e di crisi di impresa, invece, ci rientrerebbe appieno.
Attenzione: la cosa non è da sottovalutare se si pensa ai risvolti legati al sequestro preventivo per equivalente.
Enrico Rana
Modena
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