Residenza fiscale, l’iscrizione anagrafica prevale su tutto
La Cassazione non ha tenuto in considerazione le Convenzioni contro le doppie imposizioni, che pur prevalgono sulla disciplina interna
Se un soggetto trasferitosi all’estero dimentica di cancellarsi dall’Anagrafe della popolazione residente, continua a pagare le imposte sui redditi in Italia, atteso che il dato “anagrafico” è preclusivo di ogni altro accertamento di fatto.
Questo è il principio affermato dalla Cassazione, nella sentenza n. 21970 depositata ieri.
Il principio non è nuovo e trova eco in altre pronunce simili della giurisprudenza di legittimità (si vedano, tra le tante, Cass. nn. 677/2015 e 9319/2006).
Esso si fonda sulla norma recata dall’art. 2 comma 2 del TUIR, che, nel definire il concetto di residenza fiscale, enuclea tre diversi principi, tra loro alternativi, per individuare il soggetto “fiscalmente residente in Italia”:
- il criterio dell’iscrizione anagrafica; ...
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