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Le condotte elusive non possono avere di per sé rilevanza penale

/ REDAZIONE

Venerdì, 30 ottobre 2015

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La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 43809, depositata oggi, con la quale sono stati assolti gli stilisti Dolce & Gabbana dall’accusa di omessa dichiarazione, ha enunciato il seguente principio di diritto:
- le disposizioni antielusive in materia tributaria di cui agli artt. 37 e 37-bis del DPR 600/73 hanno rilevanza in quanto concorrono a definire, sul piano oggettivo, gli elementi normativi della fattispecie penale e, in particolare, l’imposta effettivamente dovuta e gli elementi attivi e passivi rilevanti ai fini della determinazione del reddito o delle basi imponibili;

- in quanto norme che concorrono a definire gli elementi normativi della fattispecie e, in particolare, della condotta materiale, si traducono, sul versante penale, nella generica consapevolezza e volontarietà di tali elementi e, dunque, della condotta;

- il dolo specifico di evasione, che costituisce il fine della condotta, e ne presuppone la perfezione, non si identifica con la generica volontà consapevole della condotta stessa;

- il dolo di elusione non si identifica pertanto con il dolo di evasione, che esprime un disvalore ulteriore tale da selezionare gli illeciti penalmente rilevanti da quelle che non lo sono;

- in nessun caso le condotte elusive possono avere di per sé penale rilevanza estendendo il fatto tipico oltre i confini tassativamente determinati.

Sul numero di Eutekne.info di domani ci sarà un articolo di approfondimento sul tema.

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