Deducibilità limitata per gli interessi sul prestito sociale
La regola richiamata al comma 6 dell’art. 96 del TUIR è prioritaria rispetto al meccanismo di deducibilità generale
Il prestito sociale, particolare forma di finanziamento per le cooperative, è disciplinato sia sotto il profilo tributario, attraverso un peculiare trattamento fiscale, sia sotto il profilo bancario, con finalità di tutela del socio in quanto risparmiatore. Fiscalmente, l’art. 13 del DPR 601/73 fissa le seguenti condizioni:
- il prestito sociale deve essere impiegato solo per il conseguimento dell’oggetto sociale;
- la raccolta non può superare un limite massimo individuale, adeguato ogni tre anni in base alle variazioni dell’indice ISTAT: per il 2016-18 il limite è 73.054,21 euro per ciascun socio di cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di produzione e lavoro, nonché di abitazione, mentre è pari a 36.527,10 ...
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