ACCEDI
Giovedì, 26 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Giurisprudenza divisa sul falso in bilancio

Sulle valutazioni c’è chi esclude ogni residua rilevanza ai fini penali e chi ritiene che non vi siano cambiamenti rispetto alla disciplina previgente

/ Maria Francesca ARTUSI

Lunedì, 22 febbraio 2016

x
STAMPA

download PDF download PDF

A pochi mesi dalla sua entrata in vigore, la riforma delle false comunicazioni sociali, attuata con la L. 69/2015, ha già sollevato gravi problemi interpretativi. Il dibattito si concentra sull’inquadramento normativo delle valutazioni di bilancio, a fronte dell’eliminazione negli artt. 2621 e 2622 c.c. del riferimento espresso ad ogni elemento valutativo.

La giurisprudenza è di fatto divisa in due, tra una lettura che esclude ogni residua rilevanza delle valutazioni ai fini penali (Cass. n. 33774/2015) e un’altra che, invece, ritiene che nulla sia cambiato rispetto alla disciplina previgente (Cass. n. 890/2016).
In tale contesto si inserisce il Caso Assonime n. 1/2016, dedicato a “Il valore penale delle false valutazioni in bilancio nelle ultime sentenze della Corte di ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU