Dall’ANAC modifiche a vigilanza sui contratti pubblici e potere sanzionatorio
L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha pubblicato oggi due delibere in materia rispettivamente di vigilanza sui contratti pubblici e di potere sanzionatorio.
Nel dettaglio, la delibera n. 157 del 17 febbraio, che aggiorna la deliberazione n. 111/2012, dà attuazione a quanto previsto dall’art. 6-bis del Codice dei contratti pubblici, così come modificato dal DL n. 5/2012.
L’ANAC ricorda innanzitutto che, in base a tale articolo, dal 1° gennaio 2013, termine differito al 1° luglio 2014 dal DL n. 150/2013, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono verificare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (“BDNCP”), istituita presso l’Autorità.
La delibera n. 157, quindi:
- individua quindi i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP per consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei contratti pubblici;
- istituisce il nuovo sistema di verifica dei requisiti attraverso la BDNCP, denominato AVCPASS, dotato di apposite aree dedicate a operatori economici e a stazioni appaltanti/enti aggiudicatori;
- stabilisce i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati.
Invece, la delibera n. 115 del 10 febbraio modifica il Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità, introducendo nuove modalità e criteri per la quantificazione della sanzioni pecuniarie e interdittive mediante abrogazione espressa dell’Allegato 1, rubricato “Metodo di calcolo per l’applicazione delle sanzioni ex art. 73 dpr n. 207/2010”, e conseguente riformulazione dell’art. 44 del citato Regolamento.
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