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Riciclaggio per chi realizza operazioni anomale per conto del cliente omettendone le segnalazioni

/ REDAZIONE

Mercoledì, 9 marzo 2016

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Con la sentenza n. 9472 di ieri, la Cassazione ha stabilito che la “sostituzione”, quale tipica modalità operativa del riciclaggio, si concretizza nella consegna di un bene al riciclatore in cambio di uno diverso; sicché il reato integrato con tale modalità si consuma solo con il perfezionamento della sostituzione e, dunque, con la restituzione dei capitali illeciti riciclati a colui che li aveva “movimentati” (cfr. Cass. n. 19288/2007).

L’elemento soggettivo della fattispecie di riciclaggio è integrato dal dolo generico, che richiede la consapevolezza della provenienza delittuosa dell’oggetto del riciclaggio e la volontà di ostacolarne, con una condotta idonea, l’identificazione della provenienza, e non richiede alcun riferimento a scopi di profitto o di lucro. Esso, peraltro, può anche essere retto dal dolo eventuale, che si configura in termini di rappresentazione, da parte del soggetto agente, della concreta possibilità della provenienza del denaro da delitto, sicché egli, posto nell’alternativa di compiere o meno una determinata operazione, scelga consapevolmente di compierla (cfr. Cass. nn. 8330/2014 e 546/2011).

Tale elemento soggettivo è correttamente desunto in capo al direttore di banca che, a fronte della richiesta di operazioni anomale da parte di un cliente, non si astiene dal porle in essere, ma le realizza omettendo anche le relative segnalazioni (così accettando il rischio di attuazione del riciclaggio, nel quale concorre).

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